StatutoStatuto FIRA ONLUS

Art. 1
Denominazione

E' costituita in Milano, per opera della "Società Italiana di Reumatologia - SIR - ONLUS", la "Fondazione Italiana per la Ricerca sull'Artrite (FIRA) Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o in breve "FIRA ONLUS".

Art. 2
Sede legale

La FIRA ONLUS ha sede legale in Milano, piazza E. Duse n.2.
Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3
Finalità e scopo

La FIRA ONLUS non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Essa si propone il sostegno, sulla base del parere vincolante della apposita Commissione medico-scientifica, alla ricerca medico-scientifica nel campo della cura e dello studio delle malattie reumatiche in senso lato.
La Fondazione ha lo scopo di favorire ed incrementare l'istruzione e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività di ricerca scientifica con particolare riguardo alle scienze reumatologiche, promuovendo ed incoraggiando, anche mediante l'istituzione di centri di ricerca, iniziative intese ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale.
La Fondazione favorisce le sue attività di ricerca, di studio e di promozione nel campo suindicato, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo la raccolta di fondi da destinare agli scopi anzidetti:

  • promuove intese con istituti ed enti di ricerca scientifica;
  • mantiene contatti con enti aventi scopi similari a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie.

In particolare la Fondazione si impegna nella gestione diretta di ogni aspetto delle attività di ricerca nei suddetti settori e ciò anche organizzando e amministrando in prima persona laboratori e centri di ricerca, gestendo finanziamenti assegnati a progetti di ricerca, erogando e facendo quant'altro di simile e/o strumentale.
La Fondazione si propone anche la sensibilizzazione della pubblica opinione sulle tematiche derivanti da dette malattie sul piano sociale e quindi l'istruzione e la divulgazione sia relativamente agli ambiti di ricerca sia alle tematiche sociali connesse alle malattie reumatiche.
La FIRA ONLUS, senza scopo di lucro, si propone di promuovere e di organizzare lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori di interesse collettivo:

  1. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ossia:
  2. prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie reumatologiche;
  3. studio e approfondimento delle malattie reumatiche;
  4. produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano;
  5. miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
  6. Assistenza sociale e sociosanitaria;
  7. Assistenza sanitaria;
  8. Istruzione;
  9. Formazione;
  10. Tutela dei diritti civili.

La Fondazione opera principalmente nel settore della ricerca scientifica in ambito reumatologico e di particolare interesse sociale.
E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.
Per lo svolgimento delle attività istituzionali, la FIRA ONLUS potrà avvalersi della collaborazione di Università, enti di ricerca ed altre Fondazioni che operino nel campo della ricerca scientifica.
I rapporti tra la FIRA ONLUS e questi ultimi soggetti saranno regolati da specifiche convenzioni che disciplineranno in particolare:

  1. le linee guida dell'attività da svolgersi presso gli enti ai quali verrà affidata la ricerca;
  2. i rapporti tra la Fondazione e l'ente per la prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività;
  3. le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonché di conferimento dei beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca;
  4. le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche o private.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, senza alcuna finalità sindacale, tra l'altro:

  • promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;
  • istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all'estero;
  • compiere studi e ricerche;
  • organizzare e promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente anche mediante programmi annuali di attività formativa ECM;
  • curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l'edizione di opere di terzi;
  • realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;
  • compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
  • stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
  • promuovere intese e collaborazioni con il Ministero della Salute, con le Regioni, le Aziende sanitarie, altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche, enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo incontri e convegni;
  • elaborare linee guida in autonomia o in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana Società Mediche (F.I.S.M);
  • favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
  • stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
  • amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  • partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
  • costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, ritenute necessarie per l'attività di formazione continua;
  • la Fondazione, mediante opportuni sistemi di verifica, può constatare l'effettivo svolgimento delle attività associative, garantendone in aggiunta l'adeguato livello qualitativo;
  • svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

Art. 4
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

  • dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti con tale imputazione, in denaro o beni mobili e immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
  • dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto e che verranno destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
  • dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  • dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
  • da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 5
Fondo di gestione e risorse economiche

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
  • dagli altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
  • dai contributi dei fondatori e dei partecipanti;
  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali". I finanziamenti della Fondazione non possono in alcun modo configurarsi quale conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Le attività ECM sono finanziate mediante autofinanziamento, contributi da enti pubblici e/o privati, ivi comprese le industrie farmaceutiche e dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Art. 6
Organi

Organi della Fondazione sono:

  • il Presidente della Fondazione;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Comitato Scientifico;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Revisori.

Ad eccezione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori, tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese.

Art. 7
Il Presidente della Fondazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri ad essa relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori generali e speciali, determinandone le attribuzioni e i poteri di rappresentanza.
Il Presidente fissa annualmente le direttive dell'attività della Fondazione e, coadiuvato dal Segretario Generale, sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il vice Presidente.

Art. 8
Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri eletti dal Consiglio Direttivo della SIR, di cui 4 tra i soci ordinari della SIR e 3 provenienti dalla società civile. Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio di Amministrazione tra i 3 componenti non soci SIR.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo di tre anni ed i componenti sono rieleggibili.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono per la prima volta nominati all'atto della costituzione della Fondazione, seguendo comunque le regole sopra citate.
L'estinzione della associazione fondatrice o delle relative cariche citate in quest'articolo, non fa decadere le cariche della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il vice Presidente e il Segretario Generale, che col Presidente, costituiscono il comitato esecutivo della Fondazione. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione, nell'ambito delle direttive annuali di attività decise dal Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

  • approva il bilancio;
  • delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
  • delibera le modifiche dello statuto con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti;
  • nomina i componenti del Comitato Scientifico;
  • nomina il Tesoriere;
  • nomina i membri del Collegio dei Revisori;

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione del Consiglio può essere fatta per lettera raccomandata, via fax o anche via mail, almeno 8 giorni prima della riunione del Consiglio e, in caso d'urgenza, il termine si ridurrà a 3 giorni.
Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide quando vengono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono anche tenersi in tele-audio videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere.
L'avviso di convocazione della riunione in tele-audio videoconferenza deve indicare il luogo di riunione dove, all'ora stabilita, dovranno presenziare almeno chi presiederà la riunione e il segretario.

Art. 9
Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da sette membri eletti dal Consiglio di Amministrazione della FIRA ONLUS tra i soci ordinari SIR ONLUS.
In seno al comitato viene eletto il suo Coordinatore. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti del Comitato vengono sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio in corso.
Il Comitato Scientifico formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione, esprime il proprio parere in merito a sovvenzioni, premi e borse di studio ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno in occasione del Congresso Nazionale della SIR ONLUS e può essere convocato ogniqualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno.

Art. 10
Il Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, scelto anche tra i non membri della Fondazione.
Il Tesoriere:

a) riceve e custodisce gli importi delle quote sociali, le elargizioni ed i versamenti vari;
b) provvede ai pagamenti previsti nel bilancio;
c) tiene l'amministrazione ordinaria della Fondazione e predispone i dati per il bilancio che deve redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
d) può aprire conti correnti presso Istituti Bancari e presso l'Amministrazione postale con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti; per le spese od obbligazioni non previsti dal bilancio, il pagamento sarà effettuato dopo aver sentito il Presidente;
e) il Tesoriere ha altresì l'obbligo di tenuta dei libri contabili sotto la direzione del Segretario Generale, al quale risponde direttamente per tutte le funzioni che gli sono assegnate dal presente statuto.

Art. 11
Il Collegio dei Revisori

La gestione economica della Fondazione é controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, due dei quali sono eletti dal Consiglio di Amministrazione. Il terzo componente sarà prescelto dai due componenti eletti o, in caso di mancato accordo sul nominativo, dal Presidente della Fondazione, ed assumerà la qualifica di Presidente e dovrà essere necessariamente iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
La durata del Collegio é triennale ed i suoi membri possono essere riconfermati.
I Revisori hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e l'esistenza dei beni di proprietà della Fondazione, nonché di redigere una relazione annuale che accompagni il bilancio.
I revisori possono procedere anche individualmente, ed in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 12
Bilancio

La Fondazione, in relazione all'attività complessivamente svolta durante l'esercizio sociale che inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.
Detto documento, denominato "bilancio", dovrà essere redatto dal Tesoriere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio, il documento dovrà pervenire al Collegio dei Revisori. Il Consiglio entrerà in possesso del bilancio e della relazione del Collegio almeno quindici giorni prima della data della sua approvazione.

Art.13
Scioglimento

L'eventuale eccedenza attiva del patrimonio in sede di scioglimento della Fondazione, avvenuta per qualunque causa, verrà devoluto ad altre ONLUS aventi scopi analoghi, affini o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23.12.96 n°662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Il Consiglio di Amministrazione designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art.14
Norma di chiusura

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
F.TO SERGIO CASTELLINI
F.TO FEDERICO BORROMEO
F.TO MARIA CHIARA SCHIVO
F.TO CARLO DE MOJANA DI COLOGNA NOTAIO

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